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Maestra Sabry.
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Disegno di legge del 01 agosto 2008
Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca
Art. 1 - Cittadinanza e Costituzione
1. Nel primo e nel secondo ciclo di istruzione le conoscenze e le competenze relative alla
convivenza civile e alla cittadinanza sono acquisite attraverso la disciplina denominata
"Cittadinanza e Costituzione", individuata nelle aree storico-geografica e storico-sociale ed oggetto
di specifica valutazione. Nella scuola dell'infanzia tale dimensione si realizza prevalentemente nel
campo d'esperienza il sé e l'altro.
2. Nell'ambito del monte ore complessivo già previsto per le suddette aree, alla disciplina
"Cittadinanza e Costituzione" è attribuito un monte ore annuale di trentatrè ore.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi
nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato il contenuto
dell'insegnamento. In sede di revisione degli ordinamenti si procede al raccordo della disciplina di
cui ai commi 1 e 2 con le altre discipline del curricolo, tenuto conto della trasversalità delle
tematiche che la caratterizzano.
4. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 2 - Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1998, n.
249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado, nel percorso del primo e del secondo ciclo, in sede
di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il
periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. Nel primo ciclo la valutazione è espressa nella forma di giudizio.
3. Nel secondo ciclo la valutazione è espressa in decimi.
4. Il giudizio e la votazione sul comportamento degli studenti attribuiti dal consiglio di classe
concorrono alla valutazione complessiva dello studente e, nei casi più gravi, possono determinare,
con specifica motivazione, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo
del ciclo e, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo, la riduzione fino ad un
massimo di cinque punti del credito scolastico.
Art. 3 - Saldo dei debiti formativi e calendario scolastico
1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 74, i commi 1
e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado l'anno scolastico
ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre (secondo me voleva dire giugno....
2. L'attività didattica ordinaria, comprensiva anche degli scrutini e degli esami, si svolge nel
periodo compreso tra il 10 settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio
degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Nella scuola secondaria
superiore, in aggiunta ed in coerenza con l'attività di sostegno realizzata nel corso dell'anno
scolastico, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il 9 settembre, le istituzioni
scolastiche, nell'esercizio della loro autonoma programmazione e nell'ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie dedicate e disponibili a legislazione vigente, organizzano gli interventi didattici
ed educativi ritenuti utili per gli alunni che, in alcune discipline, non abbiano conseguito il giudizio di
promozione e per i quali lo scrutinio finale sia stato sospeso ai sensi dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 2007, n. 1. Nel periodo compreso tra il 1° ed il 9 settembre si svolgono, per i predetti
alunni, anche le verifiche e l'integrazione dello scrutinio finale, a conclusione del quale gli alunni
sono ammessi o non ammessi alla classe successiva."
Art. 4 - Esame preliminare all'esame di stato e composizione delle commissioni
1. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive integrazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) All'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sostengono altresì l'esame
preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di
idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che
non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame".
b) All'articolo 4, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) i professori universitari di prima e di seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari
confermati;
d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiori statali, con rapporto do lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo".
Art. 5 - Nomine personale scolastico
1. E' attribuito alla competenza esclusiva dei dirigenti scolastici il conferimento delle nomine a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle lezioni, fatta salva l'aliquota di posti spettanti al personale beneficiario della riserva di posti ex lege n. 68 del 1999. All'uopo i medesimi
utilizzano le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e le graduatorie di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee.
2. In attesa del riordino del sistema di reclutamento del personale docente, per garantire la
continuità dell'insegnamento fino alla conclusione di ciascun ciclo di studi, i dirigenti scolastici,
accertata la disponibilità del posto nell'organico di diritto o di fatto autorizzato, confermano, per un
massimo di due anni scolastici, il docente a tempo determinato con incarico annuale o fino al
termine delle attività didattiche, già in servizio nel precedente anno scolastico nella medesima
sede, a condizione che rientri nel novero dei docenti aventi titolo all'assunzione a tempo
determinato per il nuovo anno scolastico e che sia attribuibile la medesima tipologia di contratto
dell'anno precedente.
3. La conferma di cui al comma precedente si applica anche ai docenti di sostegno a tempo
determinato.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 la
mobilità territoriale e professionale a domanda del personale docente e Ata con contratto a tempo
indeterminato si effettua con cadenza biennale. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme generali ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non possono essere derogate da
disposizioni contrattuali.
Art. 6 - Carta dello studente nelle scuole secondarie superiori
1. Al fine di promuovere tra gli studenti della scuola secondaria superiore su tutto il territorio
nazionale l'esercizio del diritto allo studio e la più ampia fruizione di attività di carattere culturale,
educativo e formativo, ivi compresa la mobilità nazionale, europea ed internazionale, è istituita la
carta dello studente, denominata "Io studio". La carta, tesa a promuovere tra i giovani le
opportunità di crescita educativa e di formazione che possono derivare dal vasto panorama
dell'offerta culturale, è rilasciata gratuitamente a tutti gli studenti che accedono alla scuola
secondaria superiore.
2. La carta di cui al comma precedente è un documento personale, che attesta l'iscrizione dello
studente ad una singola istituzione scolastica e che consente al portatore sia di beneficiare del
sistema di incentivi economici alle eccellenze, di cui all'art. 2 comma 1, lettera d, e comma 2,
lettera d, del medesimo articolo della legge 11 gennaio 2007, n. 1, sia di fruire delle agevolazioni
economiche o dei servizi previsti da apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, a livello centrale e periferico, con Amministrazioni pubbliche, enti e
soggetti pubblici e privati.
3. Per l'utilizzo della carta secondo le finalità di cui ai commi precedenti, è istituito, all'interno del
sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito portale dedicato
agli studenti italiani anche al fine di consentire agli enti convenzionati di verificare l'effettiva validità
di ogni singola carta.
4. Per la predisposizione personalizzata delle carte e l'erogazione dei servizi di portale ci si avvale
del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76.
5. La carta dello studente, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata e
successive intese con le singole regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, può
essere estesa agli studenti che frequentano corsi nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale.
6. I costi di realizzazione e gestione della carta dello studente e delle attività di comunicazione e di
informazione rivolte alle scuole per le finalità di cui al presente articolo sono finanziati con una
quota parte degli stanziamenti esistenti sul fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa
disciplinato dalla legge n. 440/1997.
Art. 7 - Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria istituiti
a norma dell'art. 3 comma 2 , della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della
valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di
Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di
laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra l'entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Sostituzione dell'articolo2, comma 433 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. L'articolo 2, comma 433 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
"433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina
e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi
alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio
dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche
di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato."
Art. 9 - Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori
1. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e 651 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti
di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo
stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008,
sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'art. 1, comma 7, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca,
con le modalità previste dal Ccnl di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di
spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643 della medesima legge n. 296 del
2006.
Art. 10 - Codificazione delle norme sull'ordinamento universitario
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto normativo sostanziale e procedimentale delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile;
d) progressiva eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e sostituzione degli stessi
mediante il procedimento del silenzio-assenso.
3. Il Governo completa il processo di codificazione del settore di cui al comma 1 emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle relative norme
regolamentari, adeguandole, se del caso, alla nuova disciplina di livello primario e apportando alle
stesse le opportune disposizioni di semplificazione.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il
Ministro la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari.
Art. 11 - Diritto allo studio universitario
1. In attesa del riordino della normativa sui livelli essenziali delle prestazioni in materia dei diritto
allo studio universitario, il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n.
390, è adottato sei mesi prima di ciascun anno accademico, sulla base dell'accordo raggiunto in
sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il
medesimo decreto sono definiti altresì i criteri di riparto del fondo di intervento integrativo di cui
all'articolo 16, comma 4, della predetta legge n. 390 del 1991.
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 390 del 1991 è abrogato.
Art. 12 - Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca
1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti
di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole "degli statuti" sono inserite le seguenti "e dei regolamenti
di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed è soppresso il secondo periodo;
c) al comma 1, lettera c), le parole: "consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di
alto profilo scientifico" sono sostituite dalle seguenti: "consigli di amministrazione integrati da
cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici";
d) al comma 2, lettera a) sono soppresse le seguenti parole: "attive nei settori della fisica della
materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale".
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nenene.
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1. Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado l'anno scolastico
ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre (secondo me voleva dire giugno....
Secondo me le date sono giuste, infatti poi viene ribadito che a inizio settembre ci saranno i corsi e gli esami di recupero. Probailmente sono le date "burocratiche" e non delle lezioni, anche ora si dice che l'a.s. termina il 31 agosto.. -
Maestra Sabry.
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Hai ragione nenene, sicuramente è così... pensavo che avesse imposto anche le date di inizio e fine scuola... . -
nenene.
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Bè, però dice che tutto dovrebbe riprendere il 10 settembre e per quanto riguarda il termine...decideranno le regioni, penso
Alcune cose decise, però, ...non so, non.... -
Maestra Sabry.
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Il fatto che sarà il dirigente a scegliere per continuità le insegnanti a tempo determinato mi preoccupa un po' onestamente...
Non sarà troppo arbitraria la scelta?
E poi il trasferimento a cadenza biennale?. -
nenene.
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Vedo che ti sei soffermata sui miei stessi punti cruciali! . -
Maestra Sabry.
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Saranno le esperienze simili ad accomunarci le idee??
P.S. i tuoi countdown mi mettono un po' di ansia.... -
toro67.
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e' un disegno di legge e ancora non è stato approvato o mi sbaglio? anch'io concordo con voi, mi auguro che i sindacati si facciano sentire un pò di più e anche noi ....aderiamo agli scioperi in massa solo così possiamo ottenere qualcosa....prevedo un caldo autunno..... . -
maestraLulù.
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la cosa che mi angoscia di più è che , ancora una volta, di noi che siamo nel "limbo" dell'abilitazione, cioè diplomati entro il 2002, non si parla x niente.... . -
zukfilato.
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infatti! ho notato, andando sul sito del ministero che non è possibile neanche più visualizzare le sedi e le posizioni delle graduatorie d'istituto; è normale? . -
teacher83.
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CITAZIONE (zukfilato @ 3/8/2008, 22:19)infatti! ho notato, andando sul sito del ministero che non è possibile neanche più visualizzare le sedi e le posizioni delle graduatorie d'istituto; è normale?
Anch'io ho notato questo. Credo però che quest'anno riattiveranno presto la funzione per la visualizzazione delle graduatorie d'istituto perchè non ci sono state variazioni se non per coloro che erano in seconda fascia (cioè quelli che hanno superato il corso abilitante) che sono passati in prima e quelli che sono entrati in ruolo.
Ma tutto qui.. -
Ia81.
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si hai ragione teacher83 ..nelle graduatorie d' istituto ritroveresti comunque lo stesso punteggio dell' anno passato, dato che viene aggiornato ogni due anni!!
La posizione di solito e' possibile visualizzarle a settembre.. mi sembra...
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teacher83.
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CITAZIONE (Ia81 @ 4/8/2008, 10:48)si hai ragione teacher83 ..nelle graduatorie d' istituto ritroveresti comunque lo stesso punteggio dell' anno passato, dato che viene aggiornato ogni due anni!!
La posizione di solito e' possibile visualizzarle a settembre.. mi sembra...
speriamo! perchè nell'anno scolastico appena finito le graduatorie d'istituto definitive sono uscite intorno al 18 dicembre!!!Ciò ha portato alla sostituzione in massa dei supplenti (me compreso) per la nomina degli aventi diritto! Spero vivamente che quest'anno, in cui non c'è stato alcun tipo di variazione significativa dei punteggi, delle sedi,... non ci siano più quei disagi che si sono verificati l'anno scorso!!. -
zukfilato.
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mi avete tranquillizzata! . -
maestraLulù.
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ho chiamato al numero verde apposito per risolvere problemi e guasti, chiedendo spiegazioni del perchè non era possibile visualizzare le graduatorie d'istituto, mi hanno risposto che per problemi "interni" erano state momentaneamente sospese e che a settembre riappariranno...
speriamo!.